- I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:
- a) età non inferiore a ventuno anni;
- b) diploma di istruzione di secondo grado;
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120 , comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) patente di guida comprendente:
1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.
1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.